Gentile cliente, continuiamo l’informazione in merito all’importante provvedimento in vigore dal 01/01/2020 in materia di regolarità fiscale negli appalti, subappalti e affidamenti in genere.

Con apposito provvedimento (vedasi allegato), l’Agenzia delle entrate, nella giornata di giovedì, ha approvato lo schema di certificato che le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici potranno richiedere all’Agenzia delle entrate, al fine di comunicare al loro committente la sussistenza dei requisiti che consentono di non applicare la nuova disciplina riservata alle ritenute nell’ambito dei contratti di appalto, subappalto e affidamento.

Giova a tal proposito ricordare che la certificazione potrà essere richiesta dalle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che abbiano i seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni (requisito da verificare con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di tre anni), siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni appena richiamate non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Come chiarito, per tale requisito rilevano esclusivamente i debiti a riferiti imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi. La sussistenza del requisito deve essere verificata con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.

Al fine di poter procedere all’emissione del certificato, è previsto che:

  • la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 17 bis comma 5 lettera b) del D.Lgs 241/97al primo punto indicati nell’elenco precedente, è verificata dall’Agenzia delle entrate, sulla base delle risultanze del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria;
  • la sussistenza dei requisiti previsti dal citato art. 17 bis comma 5 lettera b) del D.Lgs 241/97, al secondo punto indicati nell’elenco precedente, è verificata sulla base dei dati trasmessi dagli Agenti della riscossione;

Con il provvedimento emanato nella giornata di ieri si precisa che il certificato è messo a disposizione presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Competente all’emissione del certificato per i grandi contribuenti è invece la Direzione regionale.

L’impresa può segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non essere stati considerati. L’ufficio verifica tali dati e richiede, se necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione.

Nel caso in cui i dati dovessero effettivamente risultare non completi, l’ufficio procede all’emissione di un nuovo certificato.

Tale certificazione, come previsto dalla norma, ha una validità di quattro mesi dalla data del rilascio, ed è esente da imposta di bollo e da altri tributi speciali